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Dal 5 gennaio 2018 per il settore della distribuzione ed utilizzo del carburante ad uso privato sono entrate in vigore le novità normative introdotte dal Decreto ministeriale del 22 novembre 2017, un provvedimento che riguarda l’utilizzo dei contenitori-distributori mobili fino a 9 metri cubi per l’erogazione di  gasolio ad uso privato.

Secondo la nuova normativa i contenitori-distributori possono essere:

  • MONOPARETE metallica ma con bacino di contenimento al 110% della capacità geometrica del serbatoio e con tettoia di protezione o box in lamiera zincata a copertura totale;
  • A doppia parete con entrambi i serbatoi in metallo;
  • A doppia parete con serbatoio esterno in materiale non metallico con classe A1 di reazione al fuoco;
  • A doppia parete con entrambi i serbatoi in materiale non metallico di classe A1 di reazione al fuoco;
  • A doppia parete con parete interna non metallica di classe A1 di reazione al fuoco ed esterna metallica.

Con le nuove disposizioni l'utilizzo dei nuovi distributori, prima limitato alle sole attività di azienda agricola, cave, cantieri e autotrasporto,viene ampliato a tutte le attività merceologiche.

Fonte: emilianaserbatoi.com 

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